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FLASH
SOLIDARIETA'
Da Don Benzi
Perchè queste notizie non vengono mai diffuse dai media ma...le
raccolte firme per la protezione cani, gatti cavalli, uccelli etc.
etc. non mancano mai di passare nei tg di tutte le reti e uscire
in tutti i giornali in prima pagina!!! ...........c'è un'umanita'
ferita e sofferente che aspetta di essere liberata, protetta ed
accolta...........
CI AIUTATE? Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Della vita non si fa mercato
Raccolta
di firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare
per la liberazione delle schiave e stop alla tratta degli esseri
umani.
L' Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII da oltre 20 anni
impegnata nella lotta per la liberazione delle ragazze
schiavizzate ti propone di aderire a questo progetto di
legge di iniziativa popolare che si propone di contrastare il
mercato di esseri umani che ogni giorno si svolge nelle nostre
strade.
Cosa puoi fare?
Firmare! Occorrono 50.000 firme entro l'11 dicembre 2003 per
potere presentare questa legge al parlamento italiano perchè la
discuta.
Inoltra questo messaggio ai tuoi amici o ai tuoi conoscenti e
chiedigli di fare altrettanto.
Dove firmare?
Nel tuo comune o nei punti di raccolta attivati dai volontari
dell'Associazione. Per sapere luoghi e orari, consulta il nostro
sito internet www.apg23.org
Trovi il testo
della legge e la relazione di presentazione di seguito a questo
messaggio.
Telefona al numero verde 800-629639 Se sei interessato a fare
qualcosa di più e vuoi aiutarci nella raccolta o hai bisogno di
maggiori informazioni.
Con questa legge
ci proponiamo di ottenere 2 risultati:
1 la liberazione delle schiave del sesso
costrette a prostituirsi dai criminali nelle strade e nei locali;
2 la fine della tratta
degli esseri umani legata allo sfruttamento sessuale.
PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12
giugno 2003
Art. 1
1. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque procura a sé o ad
altri o comunque si avvale di prestazioni sessuali in cambio di
denaro o altra utilità economica è punito con la multa da 1.000
sino a 5.000 euro.
2. In caso di
reiterazione del reato di cui al comma uno, il fatto è punito con
la reclusione sino ad un anno e con la multa da 1.000 a 5.000
euro.
3. Se i fatti di
cui ai comma 1 e 2 sono compiuti in luoghi pubblici o aperti al
pubblico si applica la pena della reclusione sino a due anni.
4. La pena
detentiva di cui al comma 2 può essere sostituita, una sola volta
e su richiesta dell'imputato, con l'affidamento ai servizi
sociali. Questi ultimi possono convenzionarsi anche con le
associazioni senza fini di lucro che operano nel campo del disagio
familiare.
Art. 2
Chiunque abbia rapporti sessuali con persone in stato di schiavitù
o analogo alla schiavitù, ai sensi dell'art. 600 del codice
penale, soggiace alla pena stabilita dell'art. 609-ter del codice
penale.
Art. 3
Chiunque procura sfrutti, favorisca o agevoli in qualsiasi modo lo
scambio di rapporti sessuali a pagamento altrui, è punito con la
reclusione da tre a sei anni e con multa da 1000 a 10.000 euro.
Art. 4
Con cadenza trimestrale, sono organizzati dal Dipartimento delle
pari opportunità incontri tra i rappresentanti del medesimo
Dipartimento, del Ministero della Giustizia, del Ministero
dell'Interno, del Ministero del Lavoro e politiche sociali, del
Ministero della salute e di associazioni, enti ed altri organismi
privati di nota competenza che svolgono attività a favore degli
immigrati, iscritti negli appositi registri presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali,
in ordine alle politiche di contrasto alla prostituzione.
Relazione
Ogni uomo e ogni donna sono persona e, come tali, non possono
essere considerati o ridotti ad oggetto mercificabile.
Ogni persona ha una dignità in se stessa, indipendentemente dalla
sua condizione sociale, dal suo credo religioso, dalle sue
possibilità economiche.
La persona è parola irripetibile di Dio. Il corpo è parte
integrante di questa unità vivente, la persona, che non è
pertanto commerciabile. Per sua natura, quindi, il corpo è
espressione del valore della persona e partecipa alla sua funzione
e missione fondamentale per l’intera umanità.
La civiltà di un popolo si misura dal valore che attribuisce alla
donna, dal grado di difesa della sua dignità.
La prostituzione, indipendentemente dalle modalità del suo
esercizio, è sempre attività contraria alla
Dignità dell’essere umano. Ridurre sia l’uomo che la donna ad
oggetto è un delitto contro l’umanità.
Noi oggi, in Italia e in Europa, ci troviamo di fronte a due
problemi che necessitano di urgente soluzione.
E’ in corso la schiavizzazione della donna ad opera di efferati
criminali, ai fini dello sfruttamento del sesso attraverso la
prostituzione forzata.
Siamo certi che nessun italiano accetta che anche una sola donna
sia schiavizzata. Tutti siamo d’accordo che le schiave debbono
essere liberate. Con adeguati e opportuni strumenti di analisi, di
conoscenza e investigazione, possiamo individuare le donne ridotte
in schiavitù o in uno stato analogo e quindi liberarle.
Tra il cliente e lo sfruttatore non c’è nessuna differenza e
chiunque si serve di persone trafficate
deve essere punito come il trafficante.
La legge punisce chiunque si serve sessualmente di una minore,
perché essa è ritenuta incapace di scegliere, in modo maturo e
autonomo, la destinazione della propria sessualità e affettività,
se si tratta di una infraquattordicenne vige il principio della
intangibilità. La persona di minore età non è infatti ancora
libera di scegliere.
Proponiamo quindi di equiparare, ai fini della sanzione penale,
l’uso sessuale della donna schiavizzata, che non è in
condizione di disporre di se stessa liberamente, all’uso della
minore infraquattordicenne abusata.
Da queste considerazioni nasce, in primo luogo, la necessità di
un nuovo intervento legislativo per punire gravemente l’uso
sessuale delle persone ridotte in schiavitù.
Ma anche sotto altri profili, la legislazione vigente sulla
prostituzione presenta limiti e carenze, che non consentono di
contrastare l’offesa continua alla persona, la cui dignità è
sancita e tutelata dal diritto internazionale e dalla Costituzione
italiana.
I principi che stanno alla base della Repubblica italiana,
dell’Unione Europea e delle Convenzioni Internazionali, promosse
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, assumono, come valori
universali: la dignità umana, la libertà, l’uguaglianza e la
solidarietà.
La Costituzione della Repubblica italiana, agli art. 2 e 3, esalta
il valore della persona umana e dei suoi diritti inalienabili.
L’Unione Europea nella Carta dei diritti fondamentali, impone il
rispetto e la tutela della dignità umana come valore inviolabile
(art. 1); sancisce il divieto di fare del corpo umano e delle sue
parti in quanto tali una fonte di lucro (art. 3); stabilisce che
nessuno può essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti
(art. 4).
La Convenzione dell’ONU stipulata a New York il 21 marzo
1950 sullo sfruttamento della prostituzione, resa esecutiva anche
nel nostro paese con la legge 23 novembre 1966 n. 1173, sancisce
che deve essere punito chiunque, per soddisfare le passioni
altrui, procura, adesca o rapisca un’altra persona, anche se
consenziente, al fine di avviarla alla prostituzione, o comunque
sfrutta la prostituzione di un’altra persona, anche se
consenziente (art. 1). La stessa
Convenzione impone di punire chiunque mantenga, diriga,
amministri, contribuisca a finanziare una casa chiusa, o conceda o
prenda in affitto, in tutto o in parte, un immobile o altro luogo
ai fini dell’esercizio della altrui prostituzione.
La legge italiana 20 febbraio 1958 n. 75, in sintonia con la
Costituzione e con la Convenzione dell’ONU, all’art. 3,
punisce di conseguenza la proprietà, l’esercizio,
l’amministrazione, la direzione di una casa di prostituzione, la
tolleranza abituale della prostituzione in un locale di cui si è
proprietario o gerente o in un albergo, il reclutamento,
l’induzione, l’agevolazione, lo sfruttamento della
prostituzione.
Nella nostra legislazione, però, il fenomeno della prostituzione
non è affrontato sotto il versante del cliente, che, con la sua
domanda e la sua pratica sessuale a pagamento, partecipa allo
sfruttamento e all’offesa alla dignità della persona ridotta a
merce.
Il presente progetto di legge intende colmare la sopra esposta
lacuna mediante la punizione anche del cliente e la istituzione
del Centro di Coordinamento per la prevenzione e il contrasto
della prostituzione, come già avviene in altri Stati in cui
esiste una matura sensibilità alla rivendicazione della dignità
di ogni donna.
Per tutti i motivi sopra riportati viene consegnato al Parlamento
il presente progetto di legge di iniziativa popolare, redatto in
articoli, affinché venga punito chiunque faccia della vita umana
un mercato.
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